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Ordinanza — n. 24441/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI LUCA nato a BRESCIA il 10/03/1981 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 5860/24 - LAZZARI LUCA OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché privo delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. In particolare, l'unico motivo di ricorso contiene dei richiami della giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria disancorata dal caso di specie, senza la formulazione di specifiche censure rispetto agli argomenti del giudice di merito che possano delinearne dei profili di illogicità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, l'unico motivo di ricorso contiene dei richiami della giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria disancorata dal caso di specie, senza la formulazione di specifiche censure rispetto agli argomenti del giudice di merito che possano delinearne dei profili di illogicità;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale sanzioni pecuniarie persecuzione determinante per la fuga scappatoie legali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI LUCA nato a BRESCIA il 10/03/1981 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 5860/24 - LAZZARI LUCA OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché privo delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. In particolare, l'unico motivo di ricorso contiene dei richiami della giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria disancorata dal caso di specie, senza la formulazione di specifiche censure rispetto agli argomenti del giudice di merito che possano delinearne dei profili di illogicità;

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07