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Ordinanza — n. 24440/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for generic mitigating circumstances and recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding generic mitigating circumstances and recidivism, but the appellate court had already thoroughly addressed these issues in its judgment. The supreme court ruled that re-litigating the same questions without new factual confrontation renders the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal claiming a lack of reasoning is inadmissible when the lower court has already provided a detailed and specific motivation on the same issues raised by the appellant.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of reasoning claim recidivism application generic mitigating circumstances procedural inadmissibility reiteration of arguments costs of inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 06/04/1970 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Trieste ha congruamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle violazioni, del giudizio negativo sulla personalità per il suo comportamento al cospetto degli agenti, e per li plurimi precedenti penali anche recenti.

Ne consegue che la denuncia di carenza di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, è inammissibile. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi e