Ordinanza — n. 24436/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLINI MARCO nato a ROMA il 28/03/1967 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici rispetto all'irrilevanza del movente della condotta; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 24436/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLINI MARCO nato a ROMA il 28/03/1967 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici rispetto all'irrilevanza del movente della condotta; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Prei nte