Italian Court dismisses appeal as generic; claims lack concrete indication of sentencing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence, but the Court found the appeal's arguments generic because they merely requested a milder penalty without providing concrete evidence of a specific flaw in the lower court's detailed sentencing rationale. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to substantiate its claims against the adequately motivated first-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 354 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide concrete indications justifying a violation of the duty to motivate, particularly when the lower court has already offered a detailed and justified determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMTOVIC AMBROGIO nato a ROMA il 07/12/1972 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così_ deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Con iere estensore Il Pr