Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24434/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; claims lack concrete indication of sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence, but the Court found the appeal's arguments generic because they merely requested a milder penalty without providing concrete evidence of a specific flaw in the lower court's detailed sentencing rationale. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to substantiate its claims against the adequately motivated first-instance decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 354 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide concrete indications justifying a violation of the duty to motivate, particularly when the lower court has already offered a detailed and justified determination of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds duty to motivate sentencing error procedural costs criminal procedure Corte di Cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 354 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMTOVIC AMBROGIO nato a ROMA il 07/12/1972 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così_ deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Con iere estensore Il Pr