Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints and the lack of an effective comparison with the lower court's detailed reasoning. The appellant argued against the appellate court's findings, but the court noted that the second instance judge had already provided congruent and coherent motivation based on the case file. Consequently, the court ruled that re-litigating already thoroughly addressed issues without new factual confrontation violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and demonstrate a genuine conflict with the lower court's reasoning; generic complaints or re-litigation of already decided issues without effective comparison render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ OVALLE PEDRO JOSE (CUI 024R8NC) nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in coerenza con le risultanze processuali ed in adesione alle valutazioni del primo Giudice, atteso che in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità va riconosciuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di primo e secondo grado, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate anche per relationem, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consig ere estensore Il President