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Ordinanza — n. 24427/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility as they challenge fact-finding reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Caratelli and Sarni inadmissible, ruling that they improperly challenged the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellants argued for specific legal applications regarding resistance and generic circumstances, but the court found the appellate court's reasoning logical and well-motivated. Consequently, the appeals were rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals challenging the reconstruction of facts and the evaluation of evidence are inadmissible in the stage of legal review, as these matters fall exclusively within the competence of the trial judge who must provide adequate and logical motivation based on correct criteria of inference.

Parole chiave

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inadmissible appeals fact-finding competence evidence evaluation judicial review limits procedural costs motivi di cassazione censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
281687); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
281687); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018 - dep. 2019, Dimola, Rv. 274983
nella forma putativa quando si tratti di un errore di diritto (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018 - dep. 2019, Dimola, Rv. 274983;
Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Rv. 281687
Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Rv. 281687); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARATELLI PIERFRANCESCO nato a ROMA il 17/09/1968 SARNI ANGELA nato a MONTELLA il 25/08/1959 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; t ritenuto che contrariamente a quanto si assume nei ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del reato di resistenza ed al concorso di entrambi gli imputati nel reato, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che danno conto anche della manifesta infondatezza dell'invocata applicazione dell'art. 393-bis c.p. nella forma putativa quando si tratti di un errore di diritto (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018 - dep. 2019, Dimola, Rv. 274983;

Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Rv. 281687); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno