Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper review of facts and evidence by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly exercised its exclusive authority over fact-finding and evidence evaluation. The appellant challenged the appellate court's assessment of intent regarding resistance and the denial of generic mitigating circumstances, arguing flaws in the factual reconstruction. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment was logically sound and sufficiently motivated, thereby reserving such matters for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these issues fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTO RAIMONDO nato a TORRE DEL GRECO il 06/02/1985 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per la resistenza opposta dall'imputato, per la stretta correlazione con il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali; ritenuto che anche il residuo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente inammissibile per aspecificità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello, mentre il motivo sulla recidiva non risulta essere stato dedotto in appello con conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr