Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate lower court reasoning on gravity and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Naples provided sufficient reasoning regarding the gravity of the offense and the intensity of the intent. The appellant argued against the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found no logical flaws in the lower court's assessment of the criminal's experience and awareness of arrest home regulations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision contains adequate reasoning on the gravity of the fact and the intensity of the intent, rendering a different evaluation in the Court of Cassation unnecessary.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA LUIGI nato a NAPOLI il 20/10/1975 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; k Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello di Napoli ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno