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Ordinanza — n. 24245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for failing to allege specific grounds required by procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ilardi Roberto and Santamaria Sergio inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued that the lower court illegally denied a settlement agreement and failed to recognize general mitigating circumstances, claiming a constitutional violation regarding recidivism. The court ruled that such issues, which were waived during the appeal process or did not constitute a direct illegality of the imposed sentence, fall outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they concern the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or a divergent content of the judge's ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeals settlement agreement mitigating circumstances recidivism cassation review controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ilardi Roberto e Santamaria Sergio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 99, comma 4
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
art. 599 bis cod. proc. pen
Ilardi Roberto e Santamaria Sergio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019
pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022
Sez. 1 - n. 41553 del 13/06/2023
283818 - 01), né è censurabile con il presente ricorso, da parte dell'Ilardi, il precedente diniego di concordato (Sez. 1 - n. 41553 del 13/06/2023, Rv.
Sez. 2 - n. 3124 del 23/11/2023
285393 - 01; Sez. 2 - n. 3124 del 23/11/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ILARDI ROBERTO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/02/1982 SANTAMARIA SERGIO nato a NAPOLI il 08/06/1967 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ilardi Roberto e Santamaria Sergio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80, comma 2, DPR 309/1990. A motivo del ricorso l'ardi Roberto deduce violazione di legge per illegalità della pena, in relazione al diniego, da parte dei giudici di merito, di una prima richiesta di concordato che prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione del divieto in caso di riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, divieto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale. Santamaria Sergio si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena, mantenuta entro i limiti edittali (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini„ Rv. 283818 - 01), né è censurabile con il presente ricorso, da parte dell'Ilardi, il precedente diniego di concordato (Sez. 1 - n. 41553 del 13/06/2023, Rv. 285393 - 01; Sez. 2 - n. 3124 del 23/11/2023, Rv. 285819 - 01).

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consiglieri este