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Ordinanza — n. 24244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible procedural grounds and lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, rejecting arguments regarding sentencing conditions and plea validity. The appellant challenged a Milan Court of Appeal decision based on a plea bargain, but the Court held that issues waived during the plea agreement cannot be raised in a subsequent appeal. Consequently, the Court affirmed the finality of the conviction and ordered the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless new grounds regarding the formation of the plea, prosecutor consent, or divergent judicial content are raised, excluding re-litigation of waived sentencing conditions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Inadmissible Recourse Waived Sentencing Conditions Cassation Jurisdiction diritto di ottenere una decisione procedura Dublino incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Diallo Habibou ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Art. 73, comma V DPR 309/1990
dalla Corte di appello di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V DPR 309/1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
Diallo Habibou ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
A motivo del ricorso deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019
pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO HABIBOU (CUI 067272G) nato il 01/02/2001 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso ailépartià udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Diallo Habibou ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V DPR 309/1990. A motivo del ricorso deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 131 bis cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Va osservato, comunque, che la Corte territoriale ha dato atto del definitivo accertamento dei fatti, riguardanti la detenzione, da parte del ricorrente, di 40 dosi di sostanza di tipo cocaina già suddivisa in dosi, e che tanto consentiva di escludere ogni ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende