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Ordinanza — n. 24242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plea bargain appeal must address specific statutory grounds, not general lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's failure to provide detailed reasoning for acquittal did not constitute a valid ground for cassation. The appellant argued the judgment relied on mere stylistic formulas rather than substantive justification under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that since the plea bargain was filed after the statutory cutoff date, the appeal was strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in motivation.

Regesto Legislator

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Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain applications are strictly limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, factual correlation, or legality of the penalty, excluding general defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility defect of motivation statutory grounds limitation acquittal reasoning verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Quiterio Herrera Franklin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Treviso in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
Quiterio Herrera Franklin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUITERIO HERRERA FRANKLIN nato il 26/04/1994 avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO(dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Quiterio Herrera Franklin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Treviso in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Cohsigliere 4tensore Il Pr