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Ordinanza — n. 24241/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of foundation regarding recidivism in two years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prosecution failed to prove the finality of the prior conviction required for recidivism. The appellant argued the prior penalty was not definitive, but the court confirmed the finality date based on the judgment becoming irrevocable in 2017. Consequently, the conviction for driving without a license with recidivism stands, and the appellant is ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 40 c.p.; Art. 190 c.p.: For recidivism within two years in driving without a license, the date of the judgment's finality determines the period, not the date of the prior offense.

Parole chiave

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recidivism two years driving without license finality of judgment inadmissible appeal procedural costs alibi denuncia mendace dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 40 c.p.
Art. 190 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016
Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014
268516 - 01; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DANIEL nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 29/12/1990 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Di Rocco Daniel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello de l'Aquila indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione .

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha fatto specifico riferimento alla definitività del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, divenuto irrevocabile dal 4 luglio 2017, entro il biennio dalla commissione del nuovo illecito ( fatto del 4 ottobre 2018). Come più volte ribadito da questa Corte, in tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268516 - 01; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260304 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il gonsiglier estensore Il Pr