Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24238/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Xue Song and Wang Yan Ming inadmissible for failing to provide specific grounds. The applicants merely repeated the appellate court's reasoning on the denial of statutory mitigation under Article 73 of the Anti-Drug Law without new evidence. The court ruled that generic arguments reproducing lower court decisions violate procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 4, 7 DPR 309/1990; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing reasons already examined and rejected by the court below without new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds statutory mitigation denial generic arguments rejection procedural violation impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4, DPR 309/1990
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 18 aprile 2023 con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Firenze che li aveva dichiarati responsabili per il il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 7, DPR 309/1990
Gi esponenti lamentano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 nonché al diniego delle attenuanti generiche.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XUE SONG nato il 11/07/1982 WANG YAN MING nato il 02/11/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 18 aprile 2023 con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Firenze che li aveva dichiarati responsabili per il il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 . Gi esponenti lamentano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 nonché al diniego delle attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono manifestamente infondati. I ricorrenti hanno invero riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, nonché perfettamente aderente a principi giurisprudenziali consolidati. Le dichiarazioni dei ricorrenti, riprodotte nei motivi di ricorso, sono, come rilevato dalla Corte territoriale, meramente limitate alla generica confessione dei fatti loro addebitati, senza che risulti fornita alcuna precisa indicazione riguardo ad elementi utili alle indagini.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Va infine rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01;

Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, n conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consigliere e