Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding generic mitigating circumstances in a drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency based on a lack of criminal record, but the appellate court correctly noted that post-2008 reforms require positive elements beyond mere non-recidivism. Consequently, the court affirmed the conviction for drug trafficking and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, D.L. 23/05/2008 n. 92; Art. 73 DPR 309/1990: The absence of positive factual elements justifies the denial of generic mitigating circumstances, and a lack of criminal record alone is insufficient under current jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAT ABDESSAMAD nato il 08/02/1988 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, riqualificato nella ipotesi lieve di cui al comma V. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte dei precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato e considerando, con motivazione non illogica, che lo stato di disagio personale del ricorrente, richiamato dalla difesa, lungi dal costituire elemento valutabile in positivo, costituiva invece il principale fattore che aveva indotto l'imputato a dedicarsi ad attività criminose.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delta ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 iIl Consigli re estensore f, D l'. i AT A. I\ (;.',L