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Ordinanza — n. 24233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing error does not qualify under new narrow grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged sentencing error was not a valid ground for review. The appellant argued the sentence exceeded the statutory minimum, but the prosecution and defendant had previously opted for a plea bargain, which restricts cassation grounds to specific issues like legal qualification or penalty illegality. The court determined that a mere disagreement on sentencing dosage falls outside the permissible scope of appeals following a plea procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Following a plea bargain, cassation appeals are strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general sentencing errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain restrictions sentencing dosage error statutory minimum penalty procedural time limits notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Esposito Feudale Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, 4 comma, DPR 309/1990
dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 73, 4 comma, DPR 309/1990.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
Esposito Feudale Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FEUDALE ANDREA nato a MAGENTA il 23/02/1997 avverso la sentenza del 07/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO— (ctató -a–Vviso alle partP, udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Esposito Feudale Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 73, 4 comma, DPR 309/1990. A motivo del ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, discostata dal minimo edittale.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P