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Ordinanza — n. 24229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERGINE ANTONIO nato a ANDRIA il 23/05/1960 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lovergine Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, alla denegata configurabilità dell' uso personale dello stupefacente nonché alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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difetto di motivazione altri capi d'accusa gravi addebiti penali testimonianza inattendibile testimonianza della vittima perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, alla denegata configurabilità dell' uso personale dello stupefacente nonché alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44419/2008
272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERGINE ANTONIO nato a ANDRIA il 23/05/1960 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lovergine Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, alla denegata configurabilità dell' uso personale dello stupefacente nonché alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507. Va inoltre ricordato che l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando la irrilevanza della assenza del materiale di confezionamento in quanto si trattava di dosi già confezionate; l'impossibilità di spiegare altrimenti l'andirivieni di giovani dall'officina meccanica in cui operava l'imputato, trattandosi di officina destinata alla riparazione di mezzi pesanti; l'esiguità del tempo di permanenza dei ragazzi all'interno dell'officina, incompatibile con esigenze di riparazione; l' ingegnosità delle modalità di occultamento dello stupefacente; il fatto che le dosi fossero celate in nascondigli diversificati.

Stesse considerazioni si impongono in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione non illogica, ha escluso la scarsa offensività del fatto valorizzando le oggettive modalità della condotta, connotate dal notevole grado di ingegnosità delle modalità di occultamento della droga e dalla diffusione delle dosi di sostanza del tipo cocaina tra una clientela giovanile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il