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Ordinanza — n. 24228/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only merit-based arguments challenging factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments focused exclusively on the merits of the case. The appellant challenged the conviction for drug trafficking by claiming the evidence failed to meet the 'beyond reasonable doubt' standard and requested a different factual reconstruction. The court rejected this, ruling that such arguments regarding the evaluation of evidence and fact-finding fall within the exclusive jurisdiction of the trial court and are not subject to review by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the evaluation of evidence or the reconstruction of facts; appeals containing only merit-based criticisms are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merit-based arguments evaluation of evidence reconstruction of facts beyond reasonable doubt Court of Cassation jurisdiction drug trafficking conviction testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO GIUSEPPE nato a ERICE il 20/11/1997 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Anselmo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Trapani che lo ha condannato per ordine il reato di cui all'art. 73, comma V, 80 lett.

a) e g) DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato contattato tramite profilo social corrispondente al nome di Giuseppe Anselmo e che era stato riconosciuto dal docente che aveva denunciato lo spaccio. A fronte di tale motivazione, il ricorrente insiste sulla mancata corrispondenza tra il nome ricavabile dal profilo social ed il nome come riferito dallo studente cessionario della dose, ma, come esposto, la censura si limita a proporre una censura di merito che mira ad una ricostruzione alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 I Consigliere estensore Il Presi