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Ordinanza — n. 24227/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-exhaustible grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The defendants argued that the lower court's sentence lacked proper reasoning regarding non-punishability or legal qualification, but the appeals failed to meet the strict statutory requirements for challenging a plea bargain application. The court ruled that the cited grounds, such as alleged defects in motivation, do not fall within the limited categories of admissible appeals permitted after a plea agreement is applied.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentences applying the penalty following a plea bargain are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing non-punishability grounds legal qualification error Italian criminal procedure motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
Gli imputati Acuna ed Hernadez deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile senza rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.
Art. 143, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 51 della L. 23.6.2017 n. 103
Gli imputati Acuna ed Hernadez deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile senza rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.
Art. 444 cod. proc. pen.
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione ai reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale ( quest'ultimo contestato al solo Lira).
art. 444 cod. proc. pen
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc. pen
Gli imputati Acuna ed Hernadez deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile senza rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.
art. 448 bis cod. proc. pen
Con unico motivo l'imputato Lira si limita a citare i casi di cui all'art. 448 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACUNA TOLEDO CARLOS ALBERTO nato il 27/09/1980 LIRA ARTEAGA VICTOR HUGO nato il 30/03/1987 HERNANDEZ CASTRUON JHONATAN ANDRIU (CUI 06CO3A6) nato il 19/04/1987 avverso la sentenza del 24/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione ai reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale ( quest'ultimo contestato al solo Lira). Gli imputati Acuna ed Hernadez deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile senza rilevare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. Con unico motivo l'imputato Lira si limita a citare i casi di cui all'art. 448 bis cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che il Lira, limitandosi ad una mera citazione della norma sopra ricordata, neppure indica in cosa consistano i vizi della sentenza emessa a suo carico.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr