Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of motivation regarding aggravated theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints were too generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellate court had properly rejected arguments regarding the exclusion of an aggravating circumstance and the denial of general mitigating circumstances, while the first-instance judgment's reference to facts was merely a relationem. The court ruled that an appeal is inadmissible for genericity if it lacks a clear correlation between the cited reasons and the contested decision, citing established precedents on this principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to establish a specific correlation between the reasons alleged in the decision and those cited in the appeal, rendering the complaint aspecific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASKALOV STANIMIR YORDANOV nato il 24/10/1975 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 23 maggio 2023 che lo ha riconosciuto colpevole di tre episodi di reato di furto aggravato, legati dal vincolo della continuazione. A motivo del ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione. I giudici di appello avevano richiamato per relationem la sentenza del giudice di primo grado, senza fornire alcuna giustificazione in ordine al rigetto delle doglianze sollevate con i motivi di gravame. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata in ordine alle doglianze di cui ai motivi di appello, relative, in punto di diritto, alla esclusione della aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ha riguardato soltanto la ricostruzione dei fatti.
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il tonsiglieréestensore Il