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Ordinanza — n. 24223/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion within statutory limits lacks required detailed reasoning for average penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentencing decision fell within the judge's discretionary power. The appellant argued for a violation of law regarding the punitive treatment, but the court held that no detailed reasoning was necessary when the penalty was not above the average statutory range. Consequently, the appeal failed to establish a ground for non-punishment or prescription, resulting in the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive sentencing decision if the penalty falls within the statutory range and the lower court provided a summary evaluation of the relevant criteria, as the judge's discretion is broad and does not require exhaustive argumentation for average penalties.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory limits appeal inadmissibility summary reasoning penal code art 133 procedural costs non-punishment grounds allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR 309/1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Ricciardiello Angelo in mesi 10 di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.
Art. 133 cod. pen.
Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 133 cod. pen
Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDIELLO ANGELO nato a SALERNO il 28/02/1983 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; '4

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Ricciardiello Angelo in mesi 10 di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico nè è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01 ).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 LI Consigl" re est