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Ordinanza — n. 24222/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific statutory grounds for appeal under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Kobuladze and Khatchapuridze inadmissible without formalities. The applicants challenged a Verona court sentence for aggravated attempted theft, alleging violations of procedural rules regarding evidence and sentencing. The court ruled that the cited defects did not fall within the narrow statutory categories permitting a cassation appeal, specifically limiting appeals to issues of the defendant's will, sentencing correlation, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against sentences under Art. 444 c.p.p. are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between plea and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Italian criminal procedure code aggravated attempted theft statutory appeal grounds plea bargain sentence verdetto di colpevolezza persecuzione verosimile elementi di verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
Gli deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione degli elementi di cui all'art. 129 cod.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 444 cod. proc. pen.
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in relazione a tentativo di furto aggravato.
art. 444 cod. proc. pen
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Gli deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOBULADZE VALERIANE (CUI 03WTYQM) nato il 31/01/1977 KHATCHAPURIDZE SANDRO (CUI 05JEASZ) nato il 12/11/1977 avverso la sentenza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di VERONA[51—a-to a v-N7go flé-T.Sart% udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in relazione a tentativo di furto aggravato. Gli deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare i vizi lamentati non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consiglier estensore Il Pre i