Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments without new legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a substantive legal critique. The appellant claimed a defect in reasoning regarding his liability for aggravated theft committed with his wife and sister-in-law. The court rejected this as non-specific and inadmissible in a jurisdictional review, noting the original judgment contained sufficient logical arguments establishing the appellant's joint responsibility based on the disproportionate nature of the stolen goods and the suspicious second trip to a shopping center.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without offering a critical analysis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROSBAN ALEXANDRU nato il 22/04/1994 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; #
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brosban Alexandru ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l' ha riconosciuto colpevole di concorso nel reato di furto aggravato commesso dalla moglie Stan Esmeralda e dalla cognata Stan Cassandra, che avevano sottratto merce in un supermercato, per il valore di circa 600 euro. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).
È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente nel reato contestatogli, rilevando che:
1) i coimputati si erano recati insieme presso il centro commerciale ove era stato perpetrato il furto di generi alimentari;
2) gli imputati erano domiciliati a Milano mentre il centro commerciale si trovava nella zona di Pavia, sicchè non era spiegabile, se non con l'intenzione di prelevare la merce, uno spostamento così considerevole;
3) il quantitativo di merce che era stato collocato nell'auto condotta dal ricorrente era del tutto sproporzionato alla somma di denaro asseritamente consegnata alla moglie;
4) subito dopo il prelievo della merce, i coimputati si erano recati presso un altro centro commerciale, ma non era credibile la versione dei fatti fornita all'udienza di convalida, secondo cui si erano ivi recati per acquistare carte da gioco, posto che le due donne non avevano con sé alcuna somma di denaro e per di più non era plausibile che non avessero acquistato le carte presso il primo supermercato;
5) era dunque evidente che lo scopo del secondo spostamento presso il secondo ipermercato, ove era avvenuto l'arresto, fosse stato attuato per commettere un nuovo furto;
6) il ricorrente, che aveva guidato l'auto ove era stata riposta la merce rubata nel primo ipermercato ed aveva accompagnato le donne presso il secondo, aveva quindi agito di comune accordo con le due complici. Si tratta di argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, mentre le censure proposte, meramente reiterative dei motivi di appello, propongono altresì motivi tendenti ad una diversa ricostruzione dei fatti e riguardanti valutazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il Consigliere e