Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, rejecting generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances for aggravated theft. The appellant argued for leniency based on a lack of prior convictions, but the appellate court correctly noted the absence of positive elements and the defendant's extensive criminal history. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The refusal to grant generic mitigating circumstances is legally justified when no positive elements exist, particularly after legislative reforms requiring more than mere lack of prior convictions, and the defendant bears no fault for this inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN LUANA nato a TREVISO il 22/11/1986 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Furlan Luana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo in ordine al reato di furto aggravato. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostante attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, peraltro a fronte dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravata l'imputata.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend