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Ordinanza — n. 24217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of personal request for public utility work penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared Eugenio Scavello's appeal inadmissible due to the absence of a personal request for the application of a public utility work penalty. Although the defense raised the issue during closing arguments, the defendant did not personally request it, nor did the lawyer hold a special power of attorney for this specific plea. Consequently, the court rejected the claim that the lower court failed to evaluate this statutory alternative.

Regesto Legislator

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Art. 56 bis della L.689 del 1981; The request for a penalty of public utility work must be personally made by the accused or explicitly authorized by a special power of attorney, otherwise the court is not bound to consider it.

Parole chiave

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public utility work penalty special power of attorney personal request requirement cassation inadmissibility penalty substitution schiavitù verdetto di colpevolezza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 bis della L.689 del 1981
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 56 bis della L.689 del 1981, introdotto dal d.lgs n.150 del 10 ottobre 2022.
sez. 4, n.2994 del 2/6/1988
Manca, dunque, la richiesta personale dell'imputato, né il difensore risulta munito di procura speciale (sez. 4, n.2994 del 2/6/1988, Rv.
Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017
180632, vedi anche Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017, Rv.
Sez. U., n.41050 del 21/6/2018
" giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del* ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.2994 del 2/6/1988
Manca, dunque, la richiesta personale dell'imputato, né il difensore risulta munito di procura speciale (sez. 4, n.2994 del 2/6/1988, Rv.
Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017
180632, vedi anche Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017, Rv.
Sez. U., n.41050 del 21/6/2018
" giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del* ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVELLO EUGENIO nato a PALERMO il 31/12/1975 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Scavello Eugenio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato cui all'art. 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 56 bis della L.689 del 1981, introdotto dal d.lgs n.150 del 10 ottobre 2022. La prospettata censura è manifestamente infondata: il ricorrente ha allegato al ricorso la richiesta formulata in sede di conclusioni nel giudizio di appello, che risulta avanzata dal difensore" con riserva di far pervenire l'accettazione del mio assistito".

Manca, dunque, la richiesta personale dell'imputato, né il difensore risulta munito di procura speciale (sez. 4, n.2994 del 2/6/1988, Rv. 180632, vedi anche Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017, Rv. 271177 - 01). Essendo stata contestata l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 il reato risulta perseguibile d'ufficio. Si rileva, in ogni caso, che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del* ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 ' Il Consigliere estensore Il 4residente