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Ordinanza — n. 24216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of complaint and habitual offense exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabris Manuel inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to declare the case unprocedible due to new legislation and incorrectly excluded the non-punishability benefit under Article 131 bis of the Penal Code. The Court rejected this, citing established precedent that such procedural objections are inadmissible without a formal complaint, noting the victim had already filed one, and ruled that the appellant's multiple prior crimes established habitual behavior, precluding the statutory leniency.

Regesto Legislator

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d.lgs. 150/2022; art. 131 bis cod. pen.: Appeals challenging procedural inadmissibility based on subsequent legislative changes are inadmissible absent a formal complaint, and habitual offense exclusions apply when the defendant has committed at least two other crimes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural complaint requirement habitual offense exclusion non-punishability benefit subsequent legislative change delitto contro l'ambiente braccialetto elettronico mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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d.lgs n.150 del 2022
L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen.
L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod. pen
L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon
285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj
La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIS MANUEL nato a CHIOGGIA il 29/07/1976 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 dicembre 2022 indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova in ordine al reato di furto aggravato. L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

In ogni caso, risulta in atti rituale proposizione di querela da parte della persona offesa. Quanto al secondo motivo, l'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi precedenti penali. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 m