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Ordinanza — n. 24215/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for merit-based errors not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giorgio Mantovani's appeal against his drunk driving conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to exclude an aggravating circumstance regarding the traffic accident and incorrectly applied the exclusion clause for minor offenses. The court rejected these claims as they constitute merits-based errors regarding factual reconstruction and evidence evaluation, which fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are not subject to review by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies D.Igs. 285/92; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review merits-based errors regarding factual reconstruction or evidence evaluation, as such determinations are reserved to the judge of the case and are binding in cassation if supported by congruous reasoning.

Parole chiave

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drunk driving conviction traffic accident aggravating exclusion of punishability merits review inadmissible Cassation jurisdiction limits verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod.
Manto ani Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 'Verona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verona che lo ha condannato per ordine il reato di cui all'art. 186, co.
Art. 131 bis cod. pen.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale e alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.
Art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689
In ordine, infine, al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n.
Art. 133 cod. pen.
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
In ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019
Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012
275872 - 01, conforme LL Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020 - Cascio
Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011 - Orabona
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI GIORGIO nato a ISOLA DELLA SCALA il 21/12/1958 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Manto ani Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 'Verona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verona che lo ha condannato per ordine il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 7 luglio 2018. (tasso alcolemico 2,20 g/I). L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale e alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata,in cui si è rilevato, con plurime argomentazioni, che la dedotta successiva assunzione di bevande alcoliche rispetto alla condotta di guida non era seriamente sostenibile, atteso anche il luogo ove era stato ritrovato l'imputato, era totalmente isolato e lontano da luoghi ove poter acquistare bevande alcoliche.

Quanto alla ricostruzione dei fatti la sentenza rileva come, in base alla testimonianza dell'ufficiale di PG intervenuto sul posto, l'autovettura del ricorrente era finita fuori strada, precisamente sul ciglio esterno, e non era autonomamente spostabile. Quanto, poi, alla adombrata sottovalutazione delle cattive condizioni del manto stradale in ordine alla esclusiva determinazione dell'evento, la sentenza impugnata argomenta, non illogicamente, che dette cattive condizioni, pur potendo aver avuto un rilievo concausale, non avevano però impedito di attraversare il medesimo tratto sia agli agenti sia all'amico del ricorrente, accorso in suo aiuto.

Va dunque ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01, conforme LL Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01.

In ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 , Rv. 274647 - 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevante grado del tasso alcolemico, dall'essersi spostato in ora notturna per compiere un tratto non breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato. In ordine, infine, al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 - n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01;

Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01): è dunque immune da censure la pronuncia impugnata che ha fatto riferimento agli elementi escludenti la tenuità del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2