Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24214/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and insufficiently specific grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gambacorta Gioacchino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, alleging a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this claim because the grounds presented were too generic, lacking the specific factual and legal correlations required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific indication of the correlation between the arguments of the contested decision and those supporting the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds insufficient motivation Cassation procedure procedural costs specificity requirement criminal appeal verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBACORTA GIOACCHINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/04/1993 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 28 ottobre 2021, con la quale Gambacorta Gioacchino Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione per sua insufficienza.

3. Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto assolutamente privo di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. Va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.