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Ordinanza — n. 24213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming new law made prosecution inadmissible due to missing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal convicted the appellant of aggravated theft, but he appealed arguing that a new law rendered the prosecution inadmissible because no formal complaint was filed. The Supreme Court rejected this argument, citing established precedent that such appeals are inadmissible when the new procedural requirement arises after the conviction. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 117 c.p.p.: Appeals challenging the inadmissibility of prosecution due to a subsequent change in law introducing a complaint requirement are inadmissible if the new requirement applies after the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal new procedural law missing complaint criminal inadmissibility retroactive application diritto a un difensore asserzione difendibile credito contestato

Disposizioni normative citate

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d.lgs n.150 del 2022
Con unico motivo deduce che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon
285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI SIMONE nato a VIAREGGIO il 20/09/1985 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bini Simone ricorre avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze che l' ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. Con unico motivo deduce che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela. Il ricorrente ha depositato memoria. La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ident