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Sentenza — n. 24211/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for remission of complaint extinguishing the crime, overriding procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction without remand because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. Although the appellant argued procedural violations regarding the timing of the complaint and lack of prosecutability, the court found the remission valid and timely accepted. Consequently, the conviction was voided as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 590 bis c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 340 c.p.p.: The remission of the complaint extinguishes the crime, which prevails over procedural defects, and the Supreme Court must declare the crime extinguished if the appeal was timely filed.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal procedure supreme court annulment procedural defects non-punishability spending costs spese di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 590 bis, comma 1, cod. pen.
Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la pronuncia del Tribunale di Siena, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici di legge per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo deduce la sopraggiunta assenza della causa di procedibilità del reto per intervenuta remissione di querela; con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 340, u.c., cod.proc. pen.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANIGIANI PIERO nato a COLLE DI VAL D'ELSA il 14/04/1965 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la pronuncia del Tribunale di Siena, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici di legge per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen.

2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, vizio di violazione del principio di contraddittorio poiché la Corte territoriale aveva acquisito la querela successivamente al termine ultimo fissato per la presentazione delle conclusioni delle parti nel rito non partecipato. Con il secondo motivo deduce la sopraggiunta assenza della causa di procedibilità del reto per intervenuta remissione di querela; con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. perì.

3. Risulta dagli atti, depositati nella Cancelleria di questa Corte, che la persona offese ha rimesso la querela, e l'imputato, a mezzo del procuratore speciale, ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto.

4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681).

5. Peraltro, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01).

6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma, 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il