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Ordinanza — n. 24208/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural nullity due to missing restorative justice notice in indictment decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the indictment decree was null due to a missing notice on restorative justice programs. The defendant argued this omission violated procedural requirements, but the court found the cited articles do not mandate such notices. Consequently, the court ruled that the absence of this specific information does not constitute a ground for nullity.

Regesto Legislator

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Art. 601, co. 6 cod. proc. pen.; Art. 419, comma 3-bis cod. proc. pen.: The absence of a notice regarding access to restorative justice programs in the indictment decree does not constitute a cause of nullity, as such requirements are not exhaustive and the judge retains discretion.

Parole chiave

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procedural nullity restorative justice indictment decree procedural law inadmissible appeal scemata imputabilità verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 601, co. 6 cod. proc. pen.
La Corte ha correttamente evidenziato che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio dell'avviso all'imputato e alla persona offesa circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non costituisce causa di nullità del decreto, essendo tali cause tassativamente indicate all'art. 601, co.
Art. 419, comma 3-bis cod. proc. pen.
o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod.
Art. 429 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 429 cod.
Art. 129-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 429 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 429 cod. proc. pen.
art. 129-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25367, 09/05/2023
pen., non è configurabile alcuna nullità (Sez. 6, n. 25367, 09/05/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMEDI SALAH nato il 18/06/1988 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; #

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'8 giugno 2022, ha rideterminato la pena nei confronti di Hamedi Salah in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 6 e 8, cod. pen, riconoscendo la continuazione con un precedente giudicato.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 429 cod. proc. pen. per essere il decreto che dispone il giudizio d'appello gravato da nullità, essendo sprovvisto del riferimento agli istituti di giustizia riparativa.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso, da trattare contestualmente per omogeneità dell'oggetto, risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha correttamente evidenziato che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio dell'avviso all'imputato e alla persona offesa circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non costituisce causa di nullità del decreto, essendo tali cause tassativamente indicate all'art. 601, co. 6 cod. proc. pen. e non suscettibili di interpretazione estensiva.

La giurisprudenza di questa Corte sostiene che, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità (Sez. 6, n. 25367, 09/05/2023, Rv. 285639 - 01).

A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la nullità del decreto che dispone il giudizio.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il