Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground of non-punishment lacks statutory admissibility under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the cited ground regarding the non-existence of non-punishment causes did not fall within the permissible list of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to properly address potential non-punishment factors, but the Court held that such a negative finding requires specific motivation only when concrete elements suggest its application; otherwise, a general statement of verification suffices. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A ground of appeal based on the alleged lack of motivation regarding non-punishment causes is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLDRINI ANDREA nato a RAVENNA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 26/04/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAprò avviso-alte parti;:, udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Boldrini Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.. Prospetta vizio motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.
U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29