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Ordinanza — n. 24194/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing substitution timing and jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kelmend Murata inadmissible due to a lack of specific grounds for review. Murata argued that a request for substitution of detention should have been addressed to the trial judge rather than the execution judge, but the court found his arguments did not logically address the timing and jurisdictional issues. Consequently, the appeal was rejected, and Murata was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and logical; a generic claim that a request should have been filed with the trial judge is inadmissible if it fails to address the specific procedural timing and jurisdictional constraints established by law.

Parole chiave

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lack of specific grounds procedural inadmissibility substitution of detention trial judge jurisdiction execution judge jurisdiction timing of procedural request Cassazione appeal termine di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATA] KELMEND nato a FIER( ALBANIA) il 12/08/1994 avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kelmend Murataj ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione sulla circostanza che l'istanza di sostituzione delle pene detentiva avrebbe dovuto essere proposta al giudice della cognizione, e non al giudice dell'esecuzione, in quanto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il processo nei confronti del ricorrente era ancora pendente in grado di appello, mentre il ricorso, deducendo che l'istanza avrebbe dovuto essere decisa dal giudice della cognizione, non considera che sotto questo profilo l'istanza era tardiva (l'istanza era stata presentata il 12 dicembre 2023, la sentenza era passata in giudicato il 6 dicembre 2023) e che il giudice della cognizione non avrebbe avuto più il potere di deciderla;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apr