Italian court dismisses appeal on criminal record as crimes lack unitary intent due to significant time gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alexander Thomas Pacillo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded because they contradicted established case law regarding the identification of a unitary intent. Specifically, the significant time intervals between the commission of the crimes made it illogical to assume the later offenses were planned at the time of the first offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When significant temporal distances exist between criminal acts, the court may reasonably conclude that a unitary intent did not exist at the time of the first crime, thereby rejecting arguments for a consolidated criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACILLO ALEXANDER THOMAS nato a MANFREDONIA il 29/12/1986 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alexander Thomas Pacillo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che, in presenza di distanze temporale rilevanti (reati del primo gruppo commessi nell'aprile 2016, agosto 2018 e marzo 2019; reati del secondo gruppo commessi ad agosto 2005, maggio 2006, maggio 2007), non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile