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Ordinanza — n. 24192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINATORE ARCANGELO nato a SAN CATALDO il 10/06/1964 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Arcangelo Seminatore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Roberta Putzu, insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che una trasgressione comportamentale possa influenzare negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Arcangelo Seminatore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Roberta Putzu, insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che una trasgressione comportamentale possa influenzare negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245;

Parole chiave

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provvedimento di reinserimento assistenza riabilitativa durata del successo d'integrazione remissione della pena riabilitazione recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINATORE ARCANGELO nato a SAN CATALDO il 10/06/1964 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Arcangelo Seminatore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Roberta Putzu, insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che una trasgressione comportamentale possa influenzare negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, Sentenza n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv. 258743; Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; Sentenza sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694); - il ricorso deduce che il mancato rientro durante il periodo dell'internamento attribuito al condannato non integra reato, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di sorveglianza può valutare un comportamento attribuito al condannato a prescindere che lo stesso costituisca o meno reato, purchè ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, Sentenza n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498); - il ricorso deduce che è mancata una valutazione complessiva sul comportamento del condannato, ma la valutazione complessiva, in realtà, è contenuta nel provvedimento impugnato alla fine di pag. 3 dello stesso, e non è adeguatamente attaccata in ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso