Cassation appeal dismissed; life sentence reduction requires prior admission to summary trial and conviction via that trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Calogero La Rocca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. La Rocca sought a temporary reduction of his life sentence, arguing rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected this claim because established case law mandates that such reductions are only permissible if the defendant was admitted to the summary trial and convicted solely through that specific procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 c.p.; Art. 64-bis c.p.: A life sentence reduction is admissible only if the convicted person was admitted to the summary trial and the conviction resulted from that specific proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA CALOGERO nato a MONZA il 31/05/1967 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Calogero La Rocca ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ha ritenuto che "il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio" (Sez. 1, Sentenza n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 april