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Ordinanza — n. 24188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding unnotified prior order and insufficient parole period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Italian law. The appellant argued that a prior order from November 2019 was not notified, while the lower court had already determined that part of the parole period was evaluated and the remaining period was insufficient. The court rejected the appeal because the arguments did not logically connect to the lower court's reasoning regarding the evaluation of the parole period.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The cassation appeal must be specific and logical; generic complaints about unnotified prior proceedings or insufficient parole periods without explaining how they vitiating the current decision are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement unnotified prior order parole period evaluation logical connection to decision disdetta anticipata termine per l'anticipo spese istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEAGU GEORGEL nato il 21/05/1972 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che George! Neagu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato - che ha evidenziato che una parte del semestre per cui è stata chiesta la liberazione anticipata era già stata valutata con precedente ordinanza e l'ulteriore parte del semestre non arriva a sei mesi talchè è insufficiente per essere valutata - e si limitano a dedurre, senza spiegare in che modo ciò contribuisca viziare il provvedimento impugnato che il precedente provvedimento del 28 novembre 2019 non era stato notificato al ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile