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Ordinanza — n. 24187/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant, Roberto Pedale, personally submitted the petition, violating the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 cod. proc. pen.; Appeals must be signed by registered defense attorneys; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissibility de plano registered defense attorney signature requirement Code of Criminal Procedure Cassa delle ammende prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDALE ROBERTO nato a TORINO il 21/08/1979 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO(dato avviso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto Pedale ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 202