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Ordinanza — n. 24186/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because general mitigating circumstances are a matter of fact reviewable only for logical consistency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Klaudio Itaca inadmissible, ruling that the lower court's decision on general mitigating circumstances constitutes a factual judgment. The appellant argued for a review of the denial, but the Court held that such decisions rely on the judge's assessment of prior criminal records, which is protected from substantive review in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment of the trial court regarding the granting or denial of general mitigating circumstances, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the preponderant elements.

Parole chiave

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general mitigating circumstances factual judgment review cassation inadmissibility prior criminal records logical consistency standard divieto della doppia presa in considerazione reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACA KLAUDIO nato il 05/07/1987 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Klaudio Itaca ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine alla concessione o meno delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, i precedenti penali a carico dell'imputato, senza che possa viziare il percorso logico della motivazione la circostanza che essi siano stati utilizzati anche per fondare il riconoscimento della recidiva (Sez. 6, Sentenza n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783: Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a