Cassation court dismisses appeal against detention correspondence control order citing established case law on proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Graviano's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Perugia surveillance tribunal order denying access to his correspondence, arguing insufficient justification. The court rejected this, noting the lower tribunal correctly cited established precedent requiring only a reference to the communication's content to balance investigative needs against the detainee's defense rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 c.p.p.; Art. 27 lett. b) c.p.p.: The court order controlling a detainee's correspondence need not explicitly detail the content of the communication, provided it references the content in a manner that ensures the correct balance between public interest investigative goals and the detainee's right to defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Graviano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente il "richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato che esplicita le ragioni del diniego nella non inequivocità delle frasi contenute all'interno della lettera e delle persone cui esse si riferiscono, e nella conseguente possibilità che esse costituiscano una comunicazione cifrata comprensibile solo ai diretti interessati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apri