Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of reasoning in plea bargain appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Emmanuel Aprea and Mario Castaldi inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a second-instance plea bargain judgment, but their arguments focused on the lack of judicial reasoning and waived statutory mitigating factors. The court ruled that such defects fall outside the scope of admissible cassation grounds for plea bargain appeals, as they do not address the formation of intent or the prosecutor's consent required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea bargains, cassation appeals are admissible only for defects concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content of the ruling, while grounds regarding waived mitigating factors or lack of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA EMMANUEL nato a NAPOLI il 15/02/2005 CASTALDI MARIO nato a NAPOLI il 07/07/2002 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIedato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Emmanuel Aprea e Mario Castaldi ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame entrambi i ricorsi propongono proprio motivi in punto di mancanza di motivazione, il solo ricorso Apresa anche un motivo sulle attenuanti generiche che era da ritenersi implicitamente rinunciato nel momento in cui l'imputato ha formulato la proposta di concordato in appello individuando la pena che ha chiesto gli fosse applicata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ap