Cassation court dismisses appeal against detention correspondence order citing insufficient motivation and procedural compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's order sufficiently motivated by referencing the cryptic nature of the detainee's relative's letter as an indicator of danger under Article 18-ter of the prison order. Additionally, the court ruled that the hearing notice was properly served to the defense and the detainee, rendering the alleged procedural defect non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-ter ord. pen.; The judicial order in correspondence control proceedings requires only a reference to the communication's content, and a cryptic expression constitutes an index of danger justifying detention without further explicit analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO FILIPPO nato a ANDRIA il 08/02/1982 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Filippo Pinto Griner ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto: - i due motivi sulla mancanza, o non sufficientemente approfondita, motivazione delle ragioni del trattenimento (motivo A e motivo B del ricorso) sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente il "richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), e che, in ogni caso, il provvedimento debba far emergere "l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto" (Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato, che esplicita le ragioni del diniego nella espressione priva di apparente logica contenuta nella lettera del congiunto del detenuto; il carattere criptico di una espressione costituisce, infatti, un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere ritenuto integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto di cui all'art. 18-ter ord. pen.; - il motivo sulla mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza (motivo rubricato in ricorso come "e ancora") è manifestamente infondato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.
U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l'avviso per l'udienza del 30 novembre 2023 è stato notificato all'avv. Chiusolo ed all'avv. De Pascalis via SNT il 6 novembre 2023, ed al detenuto a mani 1'8 novembre 2023; il condannato ha rinunciato a partecipare all'udienza con dichiarazione resa in carcere il 30 novembre 2023, la difesa del detenuto era presente all'udienza nella persona dell'avv. Francesca Vianello Accorretti (indicata in verbale come difensore immediatamente reperibile, ma, in realtà, nominata di fiducia medio tempore con dichiarazione resa in carcere il 24 novembre 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis