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Ordinanza — n. 24177/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on charge reclassification and habitual crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Garritano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reclassifying the conduct as insult and claimed a lack of blameworthy motive, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision relied on established precedent that a single act can constitute both harassment and insult, and that habitual crime is only an optional element, not a strict requirement.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: A single conduct may simultaneously constitute the crimes of harassment and insult due to the distinct legal interests protected, and the requirement of habitual commission is merely optional rather than mandatory for conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility harassment versus insult habitual crime requirement blameworthy motive review manifestly unfounded arguments nozione di molestie ingiuria accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 21158 del 03/05/2007, Tarantino
Sez. 1, Sentenza n. 3758 del 07/11/2013, Moresco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRITANO FRANCESCO nato a SAN LUCIDO il 27/07/1949 avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Garritano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Lette le conclusioni scritte con cui il difensore del ricorrente, avv. Angelo Di Novi, insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - l'argomento sulla riqualificazione del fatto in ingiuria è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che una medesima condotta possa integrare sia il reato di molestia che quello, adesso abrogato, di ingiuria (Sez. 1, Sentenza n. 21158 del 03/05/2007, Tarantino, Rv. 236732:

Un'unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perchè tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. Fattispecie relativa all'invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso); - l'argomento sulla non esistenza del biasimevole motivo chiede una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità; - la deduzione sulla necessaria abitualità del reato, peraltro non conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che il reato sia solo eventualmente abituale (Sez. 1, Sentenza n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260), non è conferente con il caso in esame in cui i messaggi molesti furono più di uno;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il