Ordinanza — n. 24176/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PIANO MARCELLO nato a MESSINA il 11/10/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcello Lo Piano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto, ripropongono il medesimo argomento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, pur deducendo l'illogicità della motivazione, si risolvono, in realtà, in una mera richiesta di rivalutazione (che è preclusa in sede di legittimità, v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24176/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PIANO MARCELLO nato a MESSINA il 11/10/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcello Lo Piano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto, ripropongono il medesimo argomento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, pur deducendo l'illogicità della motivazione, si risolvono, in realtà, in una mera richiesta di rivalutazione (che è preclusa in sede di legittimità, v.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PIANO MARCELLO nato a MESSINA il 11/10/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcello Lo Piano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto, ripropongono il medesimo argomento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, pur deducendo l'illogicità della motivazione, si risolvono, in realtà, in una mera richiesta di rivalutazione (che è preclusa in sede di legittimità, v.
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519) della sufficienza o meno degli elementi di prova per sostenere che il ricorrente abbia tenuto il comportamento di occultamento del fucile di cui al capo d) e per sostenere l'accusa di detenzione delle ulteriori armi e cartucce di cui ai capi e) ed f); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile