Cassation appeal dismissed as arguments merely reproduced lower court decisions on knife weapon classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Antonio Pangallo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be mere reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Lecce regarding the nature of the knife and the existence of prior criminal records. Consequently, the court upheld the lower court's determination that the weapon was a multi-use tool for peaceful purposes, rejecting the claim of non-punishability under Article 131-bis of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance on the nature of the weapon and the existence of prior records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANGALLO ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/06/1972 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Pangallo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - con riferimento al primo motivo, v. in particolare pag. 3 della sentenza, sulla natura di strumento di punta e da taglio del coltello rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, e sui motivi per cui lo stesso non può essere considerato un mero oggetto atto ad offendere, motivazione che non viene attaccata in ricorso ove si continua a sostenere la tesi del coltello multiuso destinato ad usi pacifici su cui il giudice del merito ha espressamente preso posizione; - con riferimento al secondo motivo, v. in particolare pag. 4 della sentenza, su lunghezza del coltello e sussistenza di precedenti penali come motivi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivazione che viene solo parzialmente attaccata in ricorso con il riferimento alla vetustà dei precedenti, mentre sulla offensività del coltello si continua a sostenere la tesi del coltello multiuso destinato ad usi pacifici su cui il giudice del merito ha espressamente preso posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a