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Ordinanza — n. 24173/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of Italian language knowledge in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Charlotte Bile's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The applicant argued the lower court erred in assuming she knew Italian, citing her limited academic results and language proficiency level A2. The court rejected this, ruling that mere foreign origin does not trigger translation obligations under Article 143 of the Criminal Procedure Code; instead, specific evidence of language incompetence within the trial records must be proven.

Regesto Legislator

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Art. 143 c.p.p.; The obligation to translate criminal proceedings documents for non-Italian speakers arises only from symptomatic elements within the trial records indicating lack of knowledge, not merely from foreign citizenship or origin.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Language Proficiency Translation Obligations Cassation Appeal Inadmissible Appeal Non-Italian Speaker Procedural Fairness difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 143 c.p.p.
art. 143 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014
l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012
Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv.
Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023
253841) ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILE CHARLOTTE nato il 21/09/1994 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Charlotte Bile ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto: - l'istante aveva chiesto l'accertamento di non esecutività del decreto penale ed, in subordine la restituzione nel termine per impugnarlo; - il giudice del merito ha evidenziato che il decreto penale era notificato mani del ricorrente, e che in atti risultava l'accertamento della sua conoscenza della lingua italiana; - il ricorso deduce che il giudice ha errato nel ritenere che la ricorrente conoscesse la lingua italiana ed in allegato al ricorso produce documenti da cui risultano i suoi limitati risultati scolastici e la classificazione del livello di conoscenza raggiunto (A2); - l'argomento è manifestamente infondato, perché nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 143 cod. proc. pen. l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218;

Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv. 253841) ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528), talchè ciò che avrebbe dovuto dimostrare la ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento del giudice dell'esecuzione è che negli atti del giudizio di cognizione che ha portato all'emissione del decreto penale vi fosse prova della mancata conoscenza della lingua italiana;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ir favore della Cassa delle ammende. Così deciso il