Italian court dismisses appeal claiming lack of Italian language knowledge in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Charlotte Bile's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The appellant argued the lower court erred in assuming she knew Italian, citing poor academic results and language proficiency levels, while the lower court noted the criminal decree was served to her and her Italian knowledge was already certified in the file. The court ruled that mere foreign citizenship or low grades do not prove language incompetence; instead, the appellant failed to demonstrate specific evidence within the original criminal proceedings indicating she did not understand the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143 cod. proc. pen.; The obligation to translate documents for non-Italian speakers does not arise merely from foreign citizenship or low academic grades, but requires concrete evidence within the criminal proceedings demonstrating the defendant's inability to understand the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILE CHARLOTTE nato il 21/09/1994 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Charlotte Bile ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto: - l'istante aveva chiesto l'accertamento di non esecutività del decreto penale ed, in subordine la restituzione nel termine per impugnarlo; - il giudice del merito ha evidenziato che il decreto penale era notificato mani del ricorrente, e che in atti risultava l'accertamento della sua conoscenza della lingua italiana; - il ricorso deduce che il giudice ha errato nel ritenere che la ricorrente conoscesse la lingua italiana ed in allegato al ricorso produce documenti da cui risultano i suoi limitati risultati scolastici e la classificazione del livello di conoscenza raggiunto (A2); - l'argomento è manifestamente infondato, perché nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 143 cod. proc. pen. l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218;
Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv. 253841) ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528), talchè ciò che avrebbe dovuto dimostrare la ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento del giudice dell'esecuzione è che negli atti del giudizio di cognizione che ha portato all'emissione del decreto penale vi fosse prova della mancata conoscenza della lingua italiana;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ir favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a