Cassation appeal dismissed for inadmissibility as request exceeded execution limits and was merely repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the respondent to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a material error correction regarding the start date of an associative crime, but the Court found the request substantively sought an interpretation of the res judicata on cumulative sentencing, which falls outside the execution judge's authority. Furthermore, the Court determined the current request was merely a repetition of arguments already rejected in a prior 2022 order, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 644 cod. proc. pen.: The execution judge's power to interpret the res judicata is limited to correcting material errors; requests exceeding these limits or merely reiterating previously rejected arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANDO ROSARIO nato a PLATI' il 18/10/1968 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rosario Marando ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Garriba, insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto: - il primo motivo sulla competenza a provvedere non tiene conto della circostanza che la competenza a provvedere deriva non dal nome attribuito all'istanza dalla parte (nella specie, correzione di errore materiale), ma dal contenuto della stessa, e nel caso in esame con la richiesta rivolta all'autorità giudiziaria di rideterminare la data di inizio della permanenza di un reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato, interpretando il contenuto della motivazione della sentenza di condanna ("laddove l'inizio della condotta del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen è stata indicata nell'anno 2007 anziché "quantomeno dall'anno 1996" come correttamente motivato nella parte motiva della sentenza", pag. 1 del ricorso) il ricorrente ha formulato una richiesta che andava oltre i limiti della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., e che correttamente è stata decisa dal giudice dell'esecuzione, cui spetta, entro certi limiti, il potere di interpretazione del giudicato (Sez. 1, Sentenza n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624); - il secondo motivo sulla procedura seguita dal giudice dell'esecuzione, che ha dichiarato l'istanza inammissibile de plano in quanto meramente reiterativa, è manifestamente infondato, perché effettivamente nella precedente ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 25 luglio 2022 la questione della data di inizio della permanenza del reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 aprile 2018 è stata esaminata a pag. 1 ("la difesa rappresenta quanto alla sentenza n. 7 che nel provvedimento di esecuzione è erroneamente indicata la data dell'accertamento del reato, accertato nel 2007, permanente fino al 22 novembre 2013, mentre per quanto riguarda la posizione del Marando la data di contestazione dell'imputazione è la seguente "affiliato alla ndrangheta quantomeno dall'anno 1996 quando deteneva la dote di camorrista"), ed a pag. 5 ("del tutto irrilevante ed ininfluente è poi l'indicazione della data di inizio del commesso reato di cui alla sentenza n. 7 ai fini della formazione del cumulo, per cui ciò che rileva è solo la data di cessazione della permanenza del reato associativo, individuata così come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità nella data della pronuncia di primo grado"); il motivo di ricorso sostiene che la istanza presentata era nuova perché rivolta in quella precedente sede alla formazione del cumulo, e non alla correzione dell'errore materiale, ma, come si è detto nel punto precedente, non è decisivo il nome che si attribuisce all'istanza per qualificare in diritto la stessa, e nel caso in esame, era stata chiesta nella sostanza una interpretazione del giudicato da cui sarebbero derivate conseguenza in punto di formazione del cumulo, talchè l'istanza era effettivamente una riproposizione della precedente; peraltro, anche gli argomenti spesi nel merito nel motivo, ovvero che non appare corretto che nei reati permanenti rilevi solo la fine della permanenza, e non anche l'inizio, e non appare corretto individuare la cessazione della permanenza nella data della condanna di primo grado, perchè il ricorrente era stato assolto in primo grado, e condannato in appello, sono motivi di ricorso che avrebbero dovuto essere spesi contro la precedente ordinanza del 25 luglio 2022, che, peraltro, risulta essere stata effettivamente impugnata con ricorso respinto dalla sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 17532 del 22/02/2023, Marando, n.m.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen