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Ordinanza — n. 24169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory revocation of suspended sentence for contravention with new crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a suspended sentence for a contravention could not be revoked due to subsequent crimes, and that the execution judge lacked authority to review mandatory revocation grounds. The court rejected these claims, citing established precedent that execution judges must verify mandatory revocation causes regardless of their visibility in the original file, and that any new crime, regardless of type, triggers revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen.; Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.: The execution judge must verify mandatory revocation grounds ex officio, and any subsequent crime constitutes a cause for revocation irrespective of its nature.

Parole chiave

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mandatory revocation suspended sentence contravention execution judge powers new crime revocation revoca della sospensione condizionale pene condizionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen.
279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod.
Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc.
Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020
Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 19507 del 23/03/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAMPLI LINO nato a PESCARA il 30/10/1975 avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lino Di Campli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, atteso che: - l'argomento su cui è fondata la prima parte del ricorso (ovvero, che il giudice dell'esecuzione potrebbe revocare la pena sospesa solo se la esistenza della causa di revoca non era conosciuta dal giudice della cognizione) non è conferente con il caso in esame, in quanto non è applicabile alle cause di revoca obbligatoria previste dall'art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen., cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalnnente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio;

Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca); - l'argomento secondo cui la pena sospesa concessa dalla sentenza sub 1) non era revocabile, in quanto attinente a reato contravvenzionale, pur se seguita da due delitti commessi nel biennio, perché nel caso delle contravvenzioni rileva solo la commissione di reato della stessa indole, non tiene conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che "l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura" (Sez. 6, Sentenza n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec