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Ordinanza — n. 24168/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding conditional release obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that letters sent to victims' families in the 1980s and 1990s proved remorse, but the court found this irrelevant to the specific 2023 order. The decision relied on established case law stating that moral intent to repair harm can exist even without material restitution, rendering the appellant's arguments legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 176 cod. pen.; The court may legitimately assess the victim's interest and the convict's intent to repair, even if material restitution is objectively impossible, as moral repentment can be demonstrated through acts other than mere letters.

Parole chiave

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conditional release civil obligations material impossibility moral intent cassation appeal inadmissibility reparative acts riparazione per persecuzione etnica

Disposizioni normative citate

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Art. 176 cod. pen.
art. 176 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021, Minichini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUARDO ANTONINO GIUSEPPE nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 14/11/1954 avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonino Giuseppe Di Guardo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - l'ordinanza impugnata è applicazione conforme dell'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui "in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del rwivedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864); - il ricorso attacca la motivazione dell'ordinanza allegando lettere scritte dal condannato ai familiari delle vittime nel 1985 e nel 1992, ma si tratta di deduzione non idonea ad introdurre un vizio nella motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto i doveri di ristoro nei confronti delle persone offese, che sono un passaggio essenziale del percorso di revisione critica, si possono svolgere anche in forme diverse dal mero invio di lettere, mediante gesti che rivelino in modo reale, e non soltanto a parole, l'esistenza del pentimento e della revisione critica, e su di essi non vi è allegazione alcuna da parte del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1