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Ordinanza — n. 24167/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24167/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE GIANLUCA nato a CATANIA il 04/06/1984 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; éc Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Fiore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - proposti in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; éc Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Fiore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - proposti in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate prove inattendibili verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento in contumacia perizia psichiatrica insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE GIANLUCA nato a CATANIA il 04/06/1984 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; éc Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Fiore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - proposti in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perchè la relazione U.e.p.e. e le informative di polizia che il ricorso ritiene non correttamente valutate non sono allegate né trascritte integralmente nel ricorso; - affetti dal vizio di mancanza di specificità dei motivi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prendono posizione sulle frequentazioni con pregiudicati che pure emerge dal contenuto del provvedimento impugnato; - rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il giudizio di affidabilità del condannato che è necessario per essere ammesso ad una misura alternativa può essere ricavato anche dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), dalla gravità dei reati commessi (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), dal ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell08/02/2019, Catalano, Rv. 274993; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il